Indennità di mobilità – Cosa cambia dal primo gennaio 2015

mobilitàCos’è la mobilità?
«È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’ indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.» (Cfr. INPS)

Dal primo gennaio 2015 l’indennità di mobilità prevista in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale subirà un taglio notevole, a causa di una specifica disposizione contenuta nell’art. 2, comma 46, della legge n. 92/2012.
Si tratta di una tappa di avvicinamento – nel 2016 proseguirà la riduzione – fino alla effettiva abolizione a partire dal primo gennaio 2017, con un trattamento unico di ASpI (o di nuova ASpI che la sostituirà dopo l’emanazione del decreto delegato previsto, sulla materia, dal Jobs act) pari a 12 mesi.

Per i soggetti che andranno nelle liste di mobilità nel corso del 2015 che sono residenti nelle aree del centro nord la fruizione del trattamento sarà di:
– 12 mesi per gli under 40 (indennità invariata);
– 18 mesi (prima erano 24) se i lavoratori hanno una età compresa tra i 40 ed i 49;
– 24 mesi (invece che 36) per gli over 50.

Nel Mezzogiorno, ferme restando le fasce di età, l’indennità sarà:
– 12 mesi per la prima categoria;
– 24 mesi per la seconda (prima erano 36);
– 36 mesi per la terza (prima erano 48).

ATTENZIONE! 
A seguito delle recenti novità legislative introdotte dalle leggi
“Riforma del mercato del lavoro” (L. 92/2012),
“Misure urgenti per la crescita del paese” (L. 134/2012)
e dalla legge di stabilità (L.228/2012),
le informazioni contenute nel testo sono in corso di revisione/aggiornamento.

Preghiamo quindi la massima attenzione alle future indicazioni normative.

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