I lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato, assenti per malattia la cui causa sia riconducibile a gravi patologie che richiedono terapie salvavita o stati patologici collegati a situazioni d’invalidità riconosciuta, dal 22 gennaio 2016 sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo da parte dell’INPS.
Per poter beneficiare di tale esclusione l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67% e le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia stessa e la specifica terapia salvavita da effettuare.
G.U. 21 gennaio 2016, n. 16, è stato pubblicato il decreto 11 gennaio 2016, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, che integra e modifica il D.M. 15 luglio 1986
[FEMCA Veneto]