E’ stato emanato il decreto interministeriale che definisce i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, previsto dall’art.4, co.2 della legge 18 luglio 2013, n.85. Il testo vede la luce dopo molti mesi e tiene conto, anche se parzialmente, delle osservazioni presentate dalle Organizzazioni Sindacali e sostenute con i presidi tenuti sia a Roma che nelle realtà regionali e territoriali.
Sintesi del decreto sui nuovi criteri
Le nuove regole si applicheranno agli accordi stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, ferma restando l’applicazione dei limiti di durata anche ai trattamenti concessi precedentemente alla sua entrata in vigore.
Cassa integrazione
Con accordi quadro regionali sono individuate le priorità di intervento.
– lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi apprendisti e somministrati, con anzianità aziendale di almeno 12 mesi (ridotta a 8 mesi per il solo 2014)
– causali: restano le causali vigenti, escludendo però la cessazione di attività e sancendo una specificità per il settore pesca, per il quale verranno considerate le causali specifiche di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale
– datori di lavoro: solo le imprese di cui all’art.2082 del cod.civ, quindi vengono esclusi studi professionali e onlus
– domande: vanno presentate sia alla Regione che all’Inps entro venti giorni dall’inizio della sospensione
– limiti temporali di durata del trattamento:
a) Imprese escluse dalla disciplina relativa alla Cigs e ai fondi bilaterali di solidarietà:
2014: 11 mesi 2015: 5 mesi
b) Imprese rientranti nella disciplina relativa alla Cigs e ai fondi bilaterali di solidarietà: stessi limiti temporali di cui sopra sia per il 2014 che per il 2015, ma solo in presenza di concrete prospettive di ripresa della attività produttiva
Per unità produttive site in diverse Regioni, l’Inps trasmette la domanda al Ministero del lavoro che, effettuata l’istruttoria e verificati i presupposti, emana il provvedimento di concessione di concerto con il Ministero dell’Economia.
Mobilità
– lavoratori beneficiari: lavoratori disoccupati ai sensi del d.lgs.181/2000, con anzianità aziendale di almeno 12 mesi
– datori di lavoro: solo le imprese di cui all’art.2082 del cod.civ, quindi escluse onlus e studi professionali
– domande: vanno presentate all’Inps entro 60 giorni dal licenziamento o dalla scadenza del precedente trattamento
– limiti temporali di durata del trattamento nel 2014:
a) lavoratori che abbiano già beneficiato del trattamento per più di 3 anni: 5 mesi (8 nel Mezzogiorno) non ulteriormente prorogabili
b) lavoratori che abbiano beneficiato del trattamento per meno di 3 anni: 7 mesi (10 nel Mezzogiorno) non ulteriormente prorogabili (comunque non oltre 3 anni e 5 mesi complessivi, che diventano 3 anni e 8 mesi nel Mezzogiorno)
Nel periodo 1 gennaio 2015 – 31.12.2016:
a) lavoratori che abbiano già beneficiato del trattamento per più di 3 anni: il trattamento non sarà concesso
b) lavoratori che abbiano beneficiato del trattamento per meno di 3 anni: 6 mesi (8 nel Mezzogiorno) (comunque non oltre 3 anni e 4 mesi complessivi)
Per lavoratori già dipendenti da unità produttive site in diverse Regioni, l’Inps trasmette la domanda al Ministero del lavoro che, effettuata l’istruttoria e verificati i presupposti, emana il provvedimento di concessione di concerto con il Ministero dell’Economia.
Disposizioni finali e transitorie
Vengono, infine, riservate delle risorse per assicurare una graduale transizione al nuovo sistema, una sorta di “deroga alla deroga” :
In presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree può essere disposta, con decreto dei Ministeri del lavoro e dell’economia, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, entro il limite di 55 milioni di euro, la proroga dei trattamenti di cig e mobilità concessi prima dell’entrata in vigore del decreto, anche in deroga ai nuovi criteri, comunque entro il 31.12.2014
Le Regioni o Province Autonome possono disporre la concessione della cassa integrazione anche in deroga ai nuovi criteri entro il limite di spesa di 70 milioni di euro e comunque per una somma non superiore al 5% delle risorse loro attribuite ed entro il 31.12.2014. Oltre la quota del 5% gli oneri aggiuntivi saranno a carico delle finanze regionali ovvero a carico delle risorse assegnate alle Regioni ai sensi dell’art.1, co.253 della legge n.228/2012, che prevede la possibilità, nell’ambito della riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, in connessione con misure di politica attiva.