Glossario sindacale

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Accordo di Rappresentanza Sindacale:
Il 31 maggio 2013 Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l’accordo sulla rappresentanza e la democrazia sindacale. [leggi il testo]
Con l’accordo interconfederale si introducono nuove regole per misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, certificare gli iscritti e il voto dei lavoratori e a dare certezza agli accordi sindacali, che una volta approvati e ratificati a maggioranza semplice varranno effettivamente per tutti. Con questo accordo si mettono nero su bianco le regole per certificare gli iscritti e il voto dei lavoratori, indicando la soglia del 5% per sedere al tavolo della contrattazione nazionale. Nel settore privato, come già accade da 20 anni nel pubblico impiego, la rappresentatività verrà misurata attraverso l’incrocio tra numero degli iscritti e voto proporzionale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. L’intesa indica anche le regole per validare gli accordi, definiti dalle organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno, cioè la maggioranza semplice. La stessa maggioranza semplice richiesta per la consultazione certificata dei lavoratori, il voto a cui cioè verranno sottoposti gli stessi accordi.

Ammortizzatori sociali:
Misure di sostegno al reddito di particolari categorie di lavoratori, prevalentemente pagate dall’Inps, finalizzate ad attenuare l’impatto sociale di licenziamenti collettivi, disoccupazione, ristrutturazioni e riorganizzazioni, crisi aziendali, sospensioni dal lavoro . Tra le più note: la cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), l’indennità di mobilità, i sussidi di disoccupazione, l’assegno per attività socialmente utili, ma anche i contratti di solidarietà e altre forme di sostegno all’occupazione.

Anfao:
L’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici riunisce la maggior parte delle aziende italiane del comparto. Ad oggi riunisce oltre 100 associati. L’Associazione è nata oltre 50 anni fa (1954) a Milano, con obiettivi ben precisi: prima di tutto creare una sinergia proficua tra le aziende associate e, in un clima di piena collaborazione, rappresentarne gli interessi presso le Istituzioni, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, per esportare in tutto il mondo il concetto di made in Italy, da sempre sinonimo di qualità.
Tra l’altro ANFAO tutela le aziende associate sul piano economico, sindacale e tributario, si attiva per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e si fa promotrice di organizzare progetti e strategie di settore, fra i quali, l’organizzazione in Italia della fiera internazionale MIDO.

Apprendistato:
Confermato dalla legge 30/2003 come unico contratto “a causa mista” (formazione + lavoro), è finalizzato all’ingresso nel mercato del lavoro. La nuova disciplina prevede 3 tipologie di contratto di apprendistato:
– per l’acquisizione di una qualifica professionale;
– professionalizzante;
– per l’acquisizione di un diploma secondario, titoli di studio universitario o alta specializzazione tecnica.
Settori interessati, età, durata, formazione, limiti quantitativi per azienda, regolamentazione del rapporto di lavoro sono definiti dalla stessa legge 30 e dal decreto legislativo attuativo n.276/2003, con rinvii ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Assetti contrattuali:
Con questa espressione si indica il sistema della contrattazione collettiva, in particolare sotto il profilo delle titolarità negoziali (confederali o categoriali) e del rapporto tra i livelli di contrattazione (nazionale e di secondo livello , aziendale o territoriale). Il sistema è definito dal Protocollo di luglio 1993.

Banca ore:
Sorta di “conto” nel quale i lavoratori possono depositare ore di straordinario per utilizzarle come riposi compensativi. Quantità delle ore, modalità di funzionamento della banca e condizioni per l’utilizzo dei riposi sono definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Banca ore per la maternità e paternità:
In Luxottica, strumento normativo che offre ai genitori la possibilità di versare alla banca ore: permessi, ore di straordinario e giorni di ferie da utilizzare per la nascita il bambino.

Busta paga:
Prospetto che indica tutti gli elementi relativi all’entità e alla composizione delle retribuzione lorda e netta spettante per un determinato periodo di lavoro al lavoratore dipendente. In base alla legge 5/1953 il datore di lavoro è tenuto a consegnarla all’atto del pagamento della retribuzione. La stessa legge ne indica gli elementi obbligatori: dati anagrafici, qualifica professionale, periodo retributivo di riferimento, dettaglio delle voci che compongono la retribuzione mensile o oraria, trattenute previdenziali e fiscali, assegno per il nucleo familiare, detrazioni d’imposta, firma, sigla o timbro del datore di lavoro.

Carrello spesa Luxottica:
(vedi Welfare Luxottica)

CIG – Cassa integrazione guadagni:
Cassa gestita dall’Inps che interviene a sostegno del reddito dei lavoratori nei casi di riduzione parziale o totale dell’orario di lavoro da parte di un’impresa nelle circostanze previste dalla legge. L’intervento può essere ordinario (cig: eventi transitori, difficoltà di mercato) o straordinario (cigs: crisi aziendali, ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni, ecc.). Requisiti di accesso, misura dell’integrazione (80% del salario, con tetto massimo aggiornato annualmente in base al costo della vita), durata dell’intervento e tutte le altre disposizioni sono regolate dalla legge 223/91.

Commissione interna sindacale:
La Commissione interna è una forma di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’azienda; essa gestisce la negoziazione sindacale a livello aziendale focalizzando al meglio l’attenzione su specifiche tematiche.
In Luxottica esistono le seguenti commissioni sindacali:
– Commissione Organizzazione del Lavoro;
– Commissione Inquadramento Livelli;
– Commissione Mensa;
– Commissione Trasporti;
– Commissione Pari Opportunità;
– Commissione Part-time;

Lavoro a progetto (ex Co.co.co):
Rapporto di lavoro autonomo riconducibile a un progetto o programma di lavoro organizzato e coordinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. E’ stato introdotto ed è disciplinato dalla legge 30/2003, convertita nel decreto attuativo n. 276/2003

CAE – Comitato aziendale europeo:
Organismo multinazionale di rappresentanza sindacale dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Per il nostro paese la materia è regolata dall’Accordo interconfederale del 6 novembre 1996, in recepimento della Direttiva CE 94/95 del 22 settembre 1994.

Concertazione:
Metodo di confronto fra il Governo e le parti sociali (associazioni degli imprenditori e associazioni sindacali) finalizzato a concordare importanti politiche economiche e sociali. Tale metodo è stato formalizzato dal Protocollo di luglio 1993.

Congedo matrimoniale:
In caso di matrimonio, la legge (per gli impiegati) e i contratti collettivi nazionali di lavoro (per le altre categorie) assicurano al lavoratore l’utilizzo di permessi retribuiti. Per gli impiegati la durata minima di tali permessi è fissata dalla legge in 15 giorni, fatte salve condizioni di miglior favore. Quasi tutti i contratti equiparano in 15 giorni la licenza matrimoniale per tutte le categorie di dipendenti e fissano un termine di preavviso, di solito di 6 giorni.

Contingenza (indennità di):
Sistema di adeguamento automatico delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti alle variazioni del costo della vita (inflazione). Con l’abolizione della scala mobile nel 1992, l’indennità di contingenza è stata “congelata” all’importo allora maturato e, nella gran parte dei contratti, inglobata nei minimi tabellari.

Contrattazione collettiva:
Sistema di accordi tra le associazioni o enti che rappresentano i datori di lavoro e i sindacati che rappresentano i lavoratori, aventi validità generale. E’ composto da tre fondamentali livelli: contrattazione interconfederale, attuata a livello nazionale e valida per tutti i settori economici; contrattazione collettiva di categoria, anch’essa di livello nazionale e valida per i singoli settori; contrattazione di secondo livello o integrativa, attuata a livello aziendale o territoriale per integrare la contrattazione nazionale.

Contrattazione di secondo livello:
Detta anche contrattazione decentrata o integrativa, è la contrattazione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni. Si distingue in contrattazione aziendale e contrattazione territoriale.

Contrattazione territoriale:
Contrattazione tra le parti sociali presenti in un determinato territorio, che può svolgere la funzione di contrattazione di secondo livello per le imprese e i lavoratori che non hanno la contrattazione aziendale.

Contratti di solidarietà:
Contratti collettivi finalizzati a evitare o limitare i licenziamenti attraverso una riduzione dell’orario di lavoro per tutti i lavoratori di una determinata impresa (contratti di solidarietà “difensivi”). La conseguente perdita di retribuzione è attenuata dall’intervento dello Stato. La riduzione dell’orario di lavoro può essere finalizzata anche a incrementare l’occupazione (contratti di solidarietà “espansivi”). La materia è regolata dalla legge n.863/1984 (articoli 1 e 2) e dalle sue successive modificazioni (articolo 5, legge 236/93 e articolo 6, legge 608/96).

Contratto a termine (o a tempo determinato):
Contratto di lavoro subordinato caratterizzato dall’apposizione di un termine alla cui scadenza il rapporto cessa. E’ stato disciplinato da successive disposizioni di legge che nel corso degli anni ne hanno esteso il campo di applicazione (l’attuale disciplina di riferimento è il decreto legislativo n. 368/2001). Sui criteri applicativi può intervenire la contrattazione collettiva.

CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro:
Definisce il trattamento economico e normativo di base da riservare ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nel quadro dei diritti previsti dalla normativa generale (livelli retributivi, mensilità aggiuntive, orari, ferie, condizioni di lavoro, qualifiche e inquadramenti, trattamento malattia, congedi e permessi, diritto allo studio, diritti sindacali, ecc.). E’ il risultato degli accordi che vengono presi, a seguito di una contrattazione, tra le associazioni che rappresentano i datori di lavoro e i sindacati che rappresentano i lavoratori. Il Ccnl è un contratto collettivo di categoria: ciò significa che non c’è un solo Ccnl, ma ve ne sono molti (in Italia circa 300) corrispondenti ai diversi settori di attività.

CFL – Contratto di formazione e lavoro:
Speciale contratto di lavoro a termine “a causa mista” (formazione + lavoro) mediante il quale possono essere assunti esclusivamente giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Sostituito nel settore privato dal contratto di inserimento, il Cfl è tuttora in vigore soltanto nella pubblica amministrazione. E’ regolato da successive disposizioni di legge (ultimo in ordine di tempo il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 6).

Coordinatore Luxottica:
Figura nominata dalla segreteria territoriale e dai rappresentanti sindacali di sigla; esso si relaziona sia con la Direzione delle Risorse Umane (H.r.: Human Resources) del singolo stabilimento, sia con la Direzione del Gruppo in sede di coordinamento sindacale.

Coordinamento:
Appuntamento periodico tra la Direzione del Gruppo Luxottica, le Segreterie Sindacali e i coordinatori sindacali degli stabilimenti Luxottica (Agordo, Cencenighe, Lauriano, Pederobba, Rovereto, Sedico Logistica, Sedico Produzione).
È sede di un preciso sistema di informazioni fondamentale per avere corrette e positive relazioni sindacali.
Nei limiti della normativa vigente in materia di trasparenza finanziaria per le aziende quotate in Borsa le materie di discussioni sono:
a) A livello di Gruppo
– andamento macroeconomico del settore e del Gruppo in termini industriali, produttivi distributivi (spedizioni);
– strutture produttive estere (collocazione geografica, dimensioni, mercati di riferimento, andamento occupazionali, produzioni e tecnologie produttive);
– investimenti produttivi;
– progetti speciali e innovativi;
– formazione;
– mercato del lavoro;
b) A livello di stabilimento
– mercato del lavoro;
– utilizzi banca ore;
– utilizzo diritti individuali.

Costo del lavoro:
Il costo sostenuto dall’imprenditore per il fattore lavoro. Comprende la retribuzione lorda pagata al lavoratore, i contributi sociali e assicurativi a carico del datore di lavoro e gli accantonamenti (p. es. per il trattamento di fine rapporto).

Csa (Cassa Solidarietà Aziendale):
Libera associazione di lavoratori, sul modello delle casse di mutuo soccorso dell’800, con il fine di creare una sorta di scudo collettivo e solidale per affrontare situazioni e spese legate all’assistenza sanitaria, maternità, percorsi scolastici.
Oggi CSA conta 2182 iscritti in 5 stabilimenti coperti, ha erogato nel 2012 più di 164.000€ di contributi (divisi tra spese sanitarie, apparecchi ortodontici e protesi) più altri 10.000€ per interventi straordinari e 14.100€ in assegni di maternità.

Declaratorie:
La descrizione delle caratteristiche professionali dalle quali dipende l’attribuzione al lavoratore di una delle categorie d’inquadramento previste dal CCNL; 7 nel contratto dell’occhialeria (livello 1, 2, 3, 4, 4 S, 5, Q 6) con 126 esemplificazioni delle mansioni lavorative.

Democrazia sindacale:
S’intende l’applicazione delle regole della democrazia rappresentativa e, in taluni casi concordati, della democrazia diretta, alla vita interna delle organizzazioni sindacali, ai loro reciproci rapporti e ai rapporti tra di esse e i lavoratori. Di particolare importanza è la definizione delle regole per l’approvazione delle piattaforme rivendicative e la validazione degli accordi.

Detassazione Pdr:
Diminuzione della pressione fiscale sul contribuente;
Nel P.D.R. (Premio di Risultato), erogato con la busta paga di giugno, essa si attesta al 10%; così come con gli straordinari e con la turnazione del lavoro notturno.
Potranno usufruire di tale detassazione per un massimo di 2.500 € coloro che non superano i 30.000 € di reddito annui.

Diritto allo studio:
Il diritto del lavoratore a migliorare la propria cultura o la propria preparazione professionale, anche in relazione all’attività dell’azienda, acquisendo titoli della scuola dell’obbligo o frequentando corsi di studio, anche universitari. Tale diritto è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che mettono a disposizione dei dipendenti un “monte ore” di permessi retribuiti, ore di permessi non retribuiti e agevolazioni di orario. Nel contratto dell’occhialeria la materia è regolata dagli articoli 58 e 59. Condizioni di miglior favore possono essere stabilite da accordi aziendali.

Ebo:
L’ Ente Bilaterale Occhialeria, istituito da Anfao e le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uilta-Uil, si propone come nuovo strumento in grado di rispondere alle esigenze del settore.
Nel dettaglio gli scopi di Ebo:
– istituire e gestire l’Osservatorio nazionale di cui all’art.7 del vigente C.C.N.L.;
-incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore con particolare riguardo alle politiche industriali, ritenute utili per lo sviluppo del settore e al suo posizionamento competitivo e ai fabbisogni di formazione;
– concorrere alla realizzazione di un nuovo sistema di classificazione del personale;
– promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua;
– formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituti nazionali ed europei;
– attivare, direttamente od in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente od in convenzione, la realizzazione;
– raccogliere gli accordi realizzati a livello territoriale ed aziendale, fatta salva la preventiva autorizzazione degli interessati, curandone le analisi e la registrazione;
– promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l’ambiente esterno all’impresa;
– distribuire gratuitamente alle aziende, che contribuiscono al fondo, una copia del vigente contratto nazionale del lavoro;
– fungere da sede di interpretazione e composizione delle controversie collettive derivanti dall’applicazione del contratto di lavoro.

Elemento perequativo:
Strumento normativo che prevede la perequazione ( “rendere uguale una cosa fra più persone”) nei rinnovi contrattuali in aziende in cui la contrattazione sindacale non avviene.

Enti bilaterali:
Organismi nazionali o territoriali costituiti dalle parti sociali attraverso la contrattazione, prevalentemente con i contributi delle aziende, per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese e della tutela dei lavoratori. Di particolare rilevanza la gestione di ammortizzatori sociali, forme mutualistiche assistenziali, la formazione professionale dei lavoratori e, in prospettiva, il mercato del lavoro.

Ex festività:
Quattro giornate festive non più riconosciute come tali per successive disposizioni di legge. Il loro trattamento varia a seconda dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Perlopiù danno diritto ad altrettanti permessi annui retribuiti di 8 ore. (32 ore complessive inglobate per i contratti dell’occhialeria nei permessi annui retribuiti).

Femca Cisl:
La Femca, Federazione Energia, Moda, Chimica ed Affini, è un’associazione sindacale che aderisce alla Cisl (Confederazione italiana sindacati dei lavoratori). Nel 2012 erano iscritti alla Femca circa 160.000 lavoratrici e lavoratori.Vi si possono iscrivere, diventando così soci, tutti i lavoratori di qualsiasi opinione politica e fede religiosa occupati nell’industria chimica e farmaceutica, nelle aziende petrolifere, del gas e dell’acqua, nelle miniere, nelle aziende dei settori tessili e abbigliamento, della concia, delle pelli e delle calzature, nelle aziende che producono o lavorano gomma e plastica, ceramica e piastrelle, vetro e lampade e nelle aziende dei settori affini. Essere iscritti alla Femca significa appartenere a una libera associazione costituita fra i lavoratori di tutti i settori sopra citati, il cui obiettivo è promuovere i diritti nei luoghi di lavoro e nella società. L’iscritto della FEMCA è anche iscritto della CISL.
La CISL raccoglie oltre quattro milioni di iscritti, che si riconoscono nella Confederazione perché autonoma dai partiti e dai governi e si autogestisce con i principi della democrazia. La Femca promuove, con le altre organizzazioni sindacali, la costituzione ed il rinnovo della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), quale organismo di rappresentanza aziendale, dei lavoratori.
Il gruppo dirigente della Femca, ad ogni livello organizzativo (territoriale, regionale e nazionale) è eletto ogni 4 anni nei congressi, il cui svolgimento è garantito da un percorso democratico che coinvolge tutti gli iscritti alla Federazione. L’articolazione organizzativa della FEMCA si basa su tre Comparti, pensati  per cogliere e dare voce alle specificità e per rappresentarle efficacemente nell’azione contrattuale a tutti i livelli, assicurando nel contempo una forte solidarietà tra tutti i lavoratori.

Ferie:
Nel corso di ogni anno l’operaio ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all’orario settimanale contrattuale.

Flessibilità:
Distribuzione variabile dell’orario settimanale su cicli plurisettimanali nell’arco di un anno. Le maggiorazioni previste per l’orario flessibile hanno una natura diversa dalle maggiorazioni per lavo straordinario. Per le ore prestate a titolo di flessibilità viene corrisposta una maggiorazione del 25% che viene liquidata  con la retribuzione relativa al periodo di superamento.

Fondo pensione:
Fondo di pensione complementare. Forme o gestioni finanziarie finalizzate all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari. Si distinguono in “fondi aperti” (aperti all’adesione di qualsiasi privato sottoscrittore e direttamente collegati a banche o compagnie d’assicurazione) e “fondi chiusi” (fondi negoziali, di categoria o aziendali, riservati a determinate categorie di lavoratori e istituiti sulla base di un accordo tra i datori di lavoro, o le loro associazioni, e i sindacati).

Formazione professionale:
Formazione mirata all’accrescimento di conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro, al fine di favore lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’occupazione, anche in conformità con le continue innovazioni che caratterizzano le economie avanzate. Può essere rivolta a giovani già in possesso di titoli di studio, che intendono acquisire specifiche competenze professionali per accrescere le proprie opportunità nel mercato del lavoro, ma anche a lavoratori occupati o in cerca di una ricollocazione che desiderano aggiornare o riqualificare le proprie capacità professionali (formazione continua). L’ente istituzionale di riferimento in materia di f.p. è la Regione , che definisce i piani formativi annuali e pluriennali, decentra competenze a Provincie o territori, attribuisce a Enti, anche privati, riconosciuti le competenze attuative, provvede ai finanziamenti, anche con il concorso di contributi dello Stato o dell’Unione europea. Le parti sociali (imprese e sindacati) attribuiscono grande rilevanza alla formazione professionale dei lavoratori e a tal fine, anche in sede di contrattazione, promuovono la costituzione di specifici Enti bilaterali e Commissioni paritetiche. La stessa contrattazione collettiva tutela il diritto alla formazione professionale dei lavoratori (diritto allo studio, apprendistato).

Infortunio sul lavoro:
Evento dovuto a causa fortuita,violenta ed esterna,che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili traumatico verificatosi nello svolgimento dell’attività lavorativa, da cui derivino morte o inabilità, permanente o temporanea (maggiore di tre giorni). All’interno di un turno di lavoro, la causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno. Sono da considerarsi “infortuni sul lavoro” anche gli eventi verificatisi “in itinere”, ossia durante il percorso abitazione-luogo di lavoro. Si differenzia dalla malattia lavoro-correlata, termine che identifica una patologia provocata da un’agente presente nell’ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.
Dal 1° giorno di assenza sino alla guarigione il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione netta.

Iscrizione Sindacato (costo):
Trattenuta in busta paga di una quota pari all’ 1% dell’intera retribuzione mensile.
(Ad es.: per una mensilità di 1.000 euro la quota corrisponde a 10 euro).
L’ iscrizione può avvenire in tre modi: attraverso un Rappresentante sindacale, compilando la delega online, oppure rivolgendosi in una delle sedi sindacali territoriali.

IRPEF

L’IRPEF è l’Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche, cioè la principale imposta che colpisce direttamente il reddito complessivo netto degli italiani e dei residenti in Italia (secondo alcune limitazioni). L’imposta, in generale, è un tributo che lo Stato esige senza dare in cambio un servizio particolare (altrimenti si chiama tassa) e i cui proventi sono utilizzati per fornire i servizi che riguardano l’intera comunità. L’IRPEF è stata introdotta nel 1974, l’anno dopo l’IVA, e ha due caratteristiche principali: è personale e progressiva. È personale perché la devono pagare, per ogni anno solare, le persone fisiche che risiedono nel territorio italiano, riguardo ai redditi prodotti in ogni parte del mondo, e le persone fisiche che non risiedono in Italia per quanto riguarda i redditi prodotti sul territorio italiano. I lavoratori dipendenti se la vedono sottratta automaticamente dalle loro buste paga, mentre molti altri – le partita IVA, per esempio – la pagano con la dichiarazione dei redditi.

l’IRPEF è progressiva perché ha aliquote crescenti: cioè chi ha un reddito maggiore paga di più, in proporzione, rispetto a chi ha un reddito inferiore. Questa progressività era ottenuta nei primi anni con un numero altissimo di “scaglioni”, cioè di fasce di reddito, che erano 32 e andavano dal 10 al 72 per cento; oggi gli scaglioni sono stati ridotti a cinque – vanno dal 23 al 43 per cento – e la progressività è ottenuta anche attraverso le detrazioni e le deduzioni. È la principale fonte di entrata dello Stato italiano, che nel 2014 dovrebbe contare per circa 180 miliardi di euro su un totale di circa 500 miliardi di entrate. Negli ultimi anni si è parlato spesso di modificare e semplificare il sistema fiscale delle imposte, come si è tentato di fare con l’introduzione dell’IRE, ma una riforma complessiva non è stata mai attuata (e ogni tanto torna nel dibattito pubblico con l’allusione alla “delega fiscale”).

IRAP
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è stata introdotta nel 1997 per dare un gettito stabile e rilevante alle regioni italiane, e da allora è una delle imposte più criticate in Italia, di cui si sente spesso parlare per le richieste di abolizione. È pagata dalle imprese, dalle società, dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, o più precisamente da ogni “attività autonomamente organizzata” per produrre o scambiare beni e servizi. Il suo problema principale è che non viene pagata sull’utile di esercizio delle imprese, ma sul fatturato: più precisamente sulla differenza tra i proventi e i costi di gestione, escluso però il costo del lavoro. Questo fa sì che industrie con molta manodopera paghino un’IRAP più alta e che, in alcuni casi, l’imposta debba essere pagata anche da parte di imprese che chiudono un anno in perdita.

Job sharing:
Detto anche lavoro condiviso o ripartito, è un rapporto di lavoro subordinato con il quale un posto di lavoro viene condiviso da due lavoratori che ripartiscono tra loro orari e turni. La ripartizione può avvenire in autonomia, dandone comunicazione al datore di lavoro, purché venga garantita complessivamente la prestazione lavorativa, sia in termini di volumi di attività che di copertura oraria. Questa tipologia di contratto è stata introdotta in Italia dalla circolare ministeriale n. 47 del 7 aprile 1998 e recepita dalla legge 30/2003, convertita nel decreto attuativo n. 276/2003, che ne demanda la regolamentazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Job sharing familiare Luxottica:
Possibilità di ripartire il lavoro tra:
– il dipendente e il coniuge disoccupato o in cassa integrazione;
– il dipendente e il figlio che sta terminando gli studi (anche per agevolare l’uscita verso il pensionamento);
– il dipendente ed un componente della sua famiglia non occupato.
L’obiettivo è quello di difendere la capacità del reddito delle famiglie non comportando alcun onere aggiuntivo per l’azienda.


Lavoro a progetto
 (ex Co.co.co):
Rapporto di lavoro autonomo riconducibile a un progetto o programma di lavoro organizzato e coordinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. E’ stato introdotto ed è disciplinato dalla legge 30/2003, convertita nel decreto attuativo n. 276/2003.

Lavoro interinale (o temporaneo):
(vedi) Somministrazione di lavoro.

Lavoro intermittente – Job on call:
Contratto di lavoro di natura subordinata che prevede prestazioni discontinue (anche a tempo determinato) su chiamata del datore di lavoro, secondo esigenze individuate dai contratti collettivi. Può prevedere, o non prevedere, l’obbligo di risposta alla chiamata da parte del lavoratore, con relativa indennità di disponibilità fissata dai contratti collettivi. Questa tipologia contrattuale è stata introdotta ed è regolata in via sperimentale dalla legge 30/2003 e dal relativo decreto di attuazione n. 276/2003.

Lavoro sommerso:
Rapporto di lavoro irregolare, detto anche “in nero”, svolto al di fuori del sistema della contrattazione con conseguente evasione degli obblighi fiscali e previdenziali e degli altri obblighi derivanti da leggi e contratti (rispetto delle normative ambientali, sicurezza del lavoro, orario di lavoro, trattamento economico, ecc.). Dal 2001 è stata avviata una campagna per l’ ”emersione” (regolarizzazione) del lavoro sommerso attraverso provvedimenti legislativi che stanziano specifiche agevolazioni per i datori di lavoro e i lavoratori.

Lavoro straordinario:
Lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, che la legge (Decreto legislativo 66/2003) stabilisce in 40 ore settimanali (orario legale). Di fatto la materia è regolata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che fissano limiti massimi (giornalieri, settimanali e annui), modalità della prestazione straordinaria, trattamento economico, riposi compensativi. In assenza di regolazione contrattuale è la legge a stabilire in 250 ore annuali il ricorso massimo al lavoro straordinario. In questo caso il ricorso al lavoro straordinario richiede il consenso del lavoratore.
In Luxottica è remunerato nel seguente modo:
– ore superiori al normale orario settimanale: maggiorazione pari al 30%.
– ore di straordinario del sabato: maggiorazione pari al 50%.

Mido:
Mido è la Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia che si svolge ogni anno a Milano. Oggi Mido è la fiera internazionale leader del settore occhialeria; è un evento unico in cui si trova tutto ciò che di nuovo viene progettato, prodotto e presentato in anteprima agli operatori, è una manifestazione ricca di avvenimenti, personalità, informazioni, servizi, è soprattutto un luogo d’incontro per realizzare affari, creare contatti e scoprire le tendenze del mercato.

Minimi tabellari:
(vedi) Trattamento retributivo tabellare.

Mobilità:
Trattamento economico e normativo rivolto a lavoratori dipendenti di imprese che, nell’ambito o al termine di un processo di riconversione, risanamento o ristrutturazione, intendano procedere a riduzione di personale. Il sistema, finalizzato a sostenere il reddito dei lavoratori eccedenti, favorirne la ricollocazione o accompagnarli alla pensione, subentra di solito alla cassa integrazione e, sia pure con un cospicuo intervento dello Stato, è più oneroso per le imprese. La durata del trattamento varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore e dell’area geografica o settore di appartenenza dell’impresa. L’indennità, pari per i primi 12 mesi a quella della cig (80% della retribuzione), scende poi all’80% della cig (64% della retribuzione). L’intera materia è regolata dalla legge 223/1991 e integrata dalle leggi 236/93, 451/94 e 81/03.

Orario contrattuale:
L’orario contrattuale è quello definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che determinata durata e modalità della prestazione lavorativa in tutte le sue articolazioni (lavoro giornaliero, a turni, notturno). Lo stesso contratto fissa i limiti del lavoro straordinario, pause, ferie e permessi retribuiti. In materia di orario interviene anche la contrattazione di secondo livello. L’orario contrattuale può differire dall’orario legale.

Orario legale:
L’orario legale è quello definito dal Decreto Legislativo n. 66/2003 che fissa la durata dell’orario normale settimanale (40 ore), la durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore medie nell’arco di quattro mesi comprensive del lavoro straordinario) e i criteri generali per il ricorso allo straordinario. Le legge definisce anche limiti del lavoro notturno, pause, riposi e ferie.

Orario plurisettimanale:
Orario di lavoro contrattato fra le parti per far fronte, mediante un orario di lavoro flessibile, a produzioni stagionali. Periodi con orario settimanale lungo si alternano nel corso dell’anno a periodi con orario settimanale ridotto. L’orario plurisettimanale è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro che rinviano, per le modalità di attuazione, alla contrattazione aziendale.

Osservatori/Commissioni paritetiche:
Organismi nazionali, territoriali o aziendali di cui fanno parte, in misura paritaria, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o delle aziende e i rappresentanti dei sindacati. Sono prevalentemente istituiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ma anche dalla contrattazione di secondo livello) per il monitoraggio o la gestione di determinate materie quali andamento del settore, inquadramento, formazione professionale, pari opportunità.

Paniere:
Campione di beni e servizi assunto dall’Istat per determinare l’andamento dell’ inflazione. Viene periodicamente aggiornato nella sua composizione.

Pari opportunità:
Espressione riferita alla parità tra uomo e donna in materia di lavoro, affermata dalla legge 903/77. Tale provvedimento dà concretezza al principio di parità rimuovendo gli ostacoli alla sua affermazione e offrendo gli strumenti per agire contro le discriminazioni.

Partecipazione:
Termine riferito prevalentemente a forme di relazione fra le parti sociali improntate al confronto e alla condivisione delle soluzioni, anziché rimesse ai puri rapporti di forza. In taluni casi si tratta di un sistema di relazioni strutturato e formalizzato, con commissioni, organismi e procedure definite.

Parti sociali:
Tutti i soggetti che esercitano la contrattazione collettiva: le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le imprese e le loro associazioni.

Part-time:
Si definisce come “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato in forma scritta nel contratto individuale, che risulti inferiore a quello a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo “orizzontale”, con una riduzione rispetto all’orario giornaliero; “verticale”, con un impiego del lavoratore in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno; “misto”, con una combinazione delle due modalità sopra indicate. Le principali fonti legislative in materia di part-time sono il decreto legislativo n. 61/2000 e il decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge 30/2003. Alla contrattazione collettiva – nazionale, territoriale e aziendale – è rinviata la possibilità di determinare, per tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale, le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa, anche in riferimento al lavoro supplementare, al lavoro straordinario, alle clausole flessibili e alle clausole elastiche.

PDR – Premio di Risultato:
Parte variabile della retribuzione, fissata attraverso la contrattazione aziendale e correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi concordati tra le parti. Si assumono, prevalentemente, indicatori di competitività dell’impresa quali la produttività, la redditività, l’efficienza, la qualità. E’ stato consolidato quale elemento della contrattazione dal Protocollo del 23 luglio ’93 e poi disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Pensione complementare:
Accantonamento volontario che assicura ai lavoratori una prestazione pensionistica integrativa o aggiuntiva rispetto alla prestazione del regime obbligatorio (vedi anche) Fondo pensione.

Pensione di anzianità:
Solo nel sistema retributivo o nel sistema misto . Il trattamento pensionistico che si consegue prima del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, con 35 anni di anzianità contributiva e almeno 57 anni di età (per il 2004); in alternativa, con un’anzianità contributiva di 38 anni, a prescindere dall’età anagrafica.

Pensione di vecchiaia:
Nel sistema retributivo o nel sistema misto, il trattamento pensionistico che si consegue al compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Nel sistema contributivo, il trattamento che si consegue al compimento di un’età anagrafica flessibile che va da 57 a 65 anni, con un requisito minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva. Tale requisito sale a 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, per i lavoratori che, al di sotto dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, optano interamente per il sistema contributivo.

PAR – Permessi annui retribuiti:
Permessi retribuiti di 8 ore ciascuno, riconosciuti ai lavoratori a titolo di riduzione di orario e a compensazione delle ex-festività. Quantità e modalità di fruizione sono regolate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Una quota dei permessi annui retribuiti può essere fruita collettivamente, secondo modalità definite in azienda; la quota restante è a disposizione del singolo lavoratore.

Permessi di paternità Luxottica:
Permessi retribuiti, fino a cinque giorni lavorativi, che  prevedono la possibilità da parte dei neo-padri di assentarsi in occasione della nascita del bambino.

Piattaforma:
L’insieme delle rivendicazioni avanzate alle controparti dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o aziendali. A partire da questo documento, approvato dai lavoratori o dai loro organismi di rappresentanza secondo regole pattuite tra gli stessi sindacati, si svolge la trattativa negoziale.

Pmi:
Piccole e medie imprese.

Premio di produzione:
Voce della retribuzione a carattere collettivo prevista dai contratti nazionali, da contrattare in percentuale o in cifra fissa a livello aziendale. E’ stata superata dall’introduzione del Premio di Risultato. Rimane come voce a se stante in busta paga, laddove era stata istituita, congelata negli importi maturati.

Protocollo di luglio:
“Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993. E’ un accordo, firmato da Governo e parti sociali, che costituisce il pilastro della concertazione e del sistema contrattuale vigente nel nostro paese. E’ composto da due capitoli:
1) Politica dei redditi e dell’occupazione, dove sono definiti gli obiettivi, gli strumenti e gli impegni delle parti su questa materia;
2) Assetti contrattuali, dove sono definiti i livelli e le competenze della contrattazione, se ne fissano le regole e sono disciplinate le Rsu.

Recapiti Luxottica:
Appuntamenti periodici con i quali alcuni rappresentanti sindacali si relazionano con i colleghi di lavoro.
Possono riguardare le attività della sigla sindacale (Femca Cisl o Filctem Cgil), la Cassa di Solidarietà Aziendale o il fondo pensione integrativa (“Solidarietà Veneto” o “Previmoda”)

RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
La persona, o le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro (art. 2, lett. f, del decreto legislativo n. 626/1994).

Rol:
I permessi per Rol (riduzione orario di lavoro) sono un istituto contrattuale che consente al lavoratore di astenersi da lavorare senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. La riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.
I permessi in questione possono essere fruiti individualmente e collettivamente:
– nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzata all’azienda entro un determinato termine di preavviso;
– nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

RSA – Rappresentanza sindacale aziendale:
Organo di rappresentanza dei lavoratori nell’unità produttiva costituito nell’ambito delle singole associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, o firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, applicati nella stessa unità produttiva. La sua costituzione è disciplinata dall’art. 19 della L. 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), che ne definisce anche diritti e normative. In quasi tutti i settori è stato sostituito dalla Rappresentanza sindacale unitaria, che ne ha acquisito i diritti.

RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate per l’espletamento dei compiti aziendali in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro (art. 2, lett. e, del decreto legislativo n. 626/1994).
In Luxottica Pederobba ricopre il ruolo dell’RSPP il Dr. Luca Pincin.

RSU – Rappresentanza sindacale unitaria:
Organismo unitario (cioè composto da membri appartenenti a più organizzazioni sindacali) di rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda, introdotto dall’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in recepimento di quanto previsto in materia dal Protocollo di luglio. Si distingue dalla Rsa in quanto composto in misura prevalente su base elettiva. In quasi tutti i settori ha sostituito la Rsa , acquisendone i diritti.

San Valentino (accordo di):
Accordo raggiunto tra le parti sociali e il governo Craxi il 14 febbraio 1984, nell’ambito della lotta alla inflazione e della politica dei redditi, con l’opposizione dell’area comunista della Cgil. Introdusse la predeterminazione del tasso d’inflazione, che comportò il mancato pagamento di quattro punti di contingenza. L’accordo, attuato con l’omonimo decreto (decreto di San Valentino), introdusse anche il blocco dell’equo canone, una riforma del mercato del lavoro (contratti di solidarietà e di formazione lavoro) e del sistema fiscale (assegni familiari), il controllo delle tariffe e dei prezzi amministrati, provvedimenti a favore del Sud e dei settori in crisi. Fu impugnato dal Pci e dalla maggioranza della Cgil a mezzo di un referendum conclusosi con insuccesso nella primavera del 1985.

Scala mobile:
Meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita, mediante “scatti” che corrispondono ad altrettanti punti di aumento dell’indennità di contingenza. Fu introdotto nell’immediato dopoguerra (accordi interconfederali del 1945 e 1946) per salvaguardare i salari dall’esorbitante inflazione, prima per gli operai dell’industria del Nord e poi progressivamente esteso agli altri lavoratori e ai pensionati su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, fino al suo progressivo contenimento a partire dal 1976 e alla sua definitiva abolizione nel 1992. Una sorta di scala mobile è rimasta in vigore per l’adeguamento delle pensioni.

Scatti di anzianità:
Parte della retribuzione legata alla permanenza del lavoratore nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale. Si tratta di aumenti retributivi periodici calcolati in cifra fissa o in percentuale sulla paga base o su paga base e contingenza e sono regolamentati in maniera molto diversa dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per i lavoratori del settore occhialeria gli scatti sono 5, in cifra fissa, e sono corrisposti al lavoratore ogni due anni di anzianità di servizio nella stessa azienda e nella stessa categoria di inquadramento.

Sciopero:
Astensione concertata dal lavoro di un gruppo di lavoratori per sostenere determinati interessi o rivendicazioni di carattere sindacale o politico. Il relativo diritto è sancito dall’art. 40 della Costituzione, che ne demanda le modalità di esercizio alle leggi che lo regolano.

Sistema contrattuale:
Il sistema della contrattazione collettiva, con particolare riferimento agli assetti contrattuali definiti dal Protocollo di luglio: contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e contrattazione di secondo livello,aziendale o territoriale.

Sistema contributivo:
Il sistema di calcolo della pensione introdotto con la riforma del 1995 (legge 335/95). Riguarda i lavoratori neoassunti a partire dal 1° gennaio 1996, nonché i periodi successivi al 1° gennaio 1996 per i lavoratori al di sotto dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e i lavoratori che, al di sotto dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, optano interamente per il sistema contributivo. Per esercitare tale diritto di opzione, l’interessato deve far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Nel sistema contributivo il calcolo della pensione avviene sulla base dei contributi accreditati, secondo determinati coefficienti di rivalutazione e conversione.

Sistema misto:
Il sistema di calcolo della pensione per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Il calcolo della pensione avverrà con il sistema retributivo per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per quelli successivi al 1° gennaio 1996. Con il sistema misto i requisiti di accesso alla pensione restano quelli del sistema retributivo.

Sistema retributivo:
Il sistema di calcolo della pensione in vigore fino alla riforma del 1995 (legge 335/95) e per tutti i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva. Il calcolo avviene sulla base della retribuzione del lavoratore, secondo determinate aliquote di rendimento e indici di rivalutazione. I requisiti di accesso alla pensione con il sistema retributivo sono quelli definiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità.

Solidarietà Veneto:
“Solidarietà Veneto” è un Fondo Pensione Contrattuale promosso da CISL  e UIL del Veneto, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, e le associazioni artigiane, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e FEDERCLAAI. Essendo un Fondo Pensione intersettoriale ed intercategoriale, l’adesione a Solidarietà Veneto è possibile per tutti i lavoratori dell’industria, della piccola industria e dell’artigianato. Cambiando azienda o settore, quindi, non sarà necessario cambiare il Fondo cui destinare il proprio TFR. Possono aderire, inoltre,  i lavoratori autonomi dell’artigianato ed i loro collaboratori familiari, i coltivatori diretti, i lavoratori atipici (co.co.co. e co.co.pro.), i lavoratori interinali ed i liberi professionisti senza cassa previdenziale.

Somministrazione di lavoro:
Rapporto di lavoro introdotto dal decreto legislativo 276/2003, attuativo della legge 30/2003, in sostituzione del lavoro interinale, o lavoro temporaneo, di cui viene ampliato il campo di applicazione. E’ un contratto stipulato tra un’impresa di somministrazione, che assume il lavoratore a termine o a tempo indeterminato, e un’impresa utilizzatrice, della quale il lavoratore è messo a disposizione. La materia è disciplinata dalla stessa legge 30/2003 e dal relativo decreto di attuazione, che per i trattamenti economici e le tutele dei lavoratori rinvia al contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice e, per taluni aspetti, al contratto collettivo delle imprese di somministrazione, stipulato con Nidil-Cgil, Alai-Cisl e Cpo-Uil.

Statuto dei lavoratori:
La legge emanata il 20 maggio 1970 (Legge 300/70), che costituisce la prima vera legge sindacale nell’ordinamento giuridico italiano. Vi concorrono due aspetti fondamentali: la tutela della libertà e della dignità del lavoratore, anche in riferimento a situazioni di carattere repressivo o discriminatorio all’interno delle aziende; l’affermazione del diritto di associazione e attività sindacale nelle unità produttive, sostenuta e resa effettiva da un efficiente apparato sanzionatorio. E’ giudizio unanime che tale Statuto (firmato dal giuslavorista Gino Giugni) abbia consentito alla Costituzione di penetrare oltre i cancelli delle fabbriche.

Superminimo:
Elemento della retribuzione legato di norma alla capacità professionale del lavoratore. Può essere individuale o collettivo. Nel secondo caso, è prevalentemente acquisito con la contrattazione aziendale.

Terziarizzazione:
Nell’uso sindacale, con questo termine si indica la costituzione, da parte di un’azienda o gruppo, di società “terze” con una autonoma denominazione e ragione sociale alle quali vengono attribuite determinate attività lavorative, sia nell’ambito dei servizi che della produzione. In questa accezione, il termine indica un processo analogo a quello che viene definito come outsourcing.

TFR – Trattamento di fine rapporto (o liquidazione):
Importo monetario corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di anticipazione qualora la sua causale sia compresa nelle previsioni di legge. Il calcolo dell’importo del trattamento di fine rapporto maturato avviene sulla base di specifici coefficienti di rivalutazione, periodicamente aggiornati. Il Tfr è regolamentato dalla legge n. 297/82, che ha sostituito sia la vecchia disciplina del Codice civile (articoli 2120,2121,2776) sia la legge n. 91/77.

Trattamento economico per malattia (sintesi tabellare):
– Dal 1° al 3° giorno 50% della retribuzione;
– Dal  al 180° giorno 100% della retribuzione;
– Dal 180° giorno in poi 50% della retribuzione;
Al verificarsi delle condizioni previste e disciplinate dagli articoli 77 comma 2, 84 comma 1 e 93 comma 1 del CCNL vigente, i trattamenti economici previsti oltre i 180 giorni nell’anno solare, verranno elevati al 100% della retribuzione normale di fatto.

Trattamento retributivo tabellare:
Retribuzione base per i diversi inquadramenti, fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Noto anche come minimi tabellari, o minimi retributivi, o minimi contrattuali.

Trattato di Maastricht:
Stipulato nel 1992 dai paesi membri dell’Unione europea, detta le disposizioni in materia di integrazione economica e di adozione della moneta unica.

Trattato di Roma:
Trattato istitutivo delle Comunità europee (1957).

UE:
Unione Europea.

Una tantum:
Cifra corrisposta ai lavoratori al di fuori degli aumenti salariali che entrano nella paga base a seguito di un rinnovo contrattuale. Di solito tale cifra è corrisposta a titolo di copertura di un ritardo nel rinnovo determinatosi prima della conclusione dell’accordo.

Unisalute:
UniSalute è una compagnia assicurazione sanitaria. Nelle strutture sanitarie convenzionate  gli assicurati possono usufruire di prestazioni sanitarie di qualità con ridotti tempi di attesa e con il pagamento della prestazione da parte della Società stipulante.
In accordo con Luxottica ha istituito il progetto Welfare Unisalute.

Usr Cisl:
Unione sindacale regionale Cisl.

Ust Cisl:
Unione sindacale territoriale Cisl.

Vacanza contrattuale:
Periodo intercorrente tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro, o di altro accordo, e il suo rinnovo. Nel caso del contratto collettivo nazionale, per la sua copertura economica scatta la indennità di vacanza contrattuale.

Valore punto:
Il valore economico attribuito ad ogni punto di inflazione per determinare gli aumenti salariali corrisposti ai lavoratori in occasione del rinnovo economico biennale del contratto collettivo nazionale di lavoro. E’ convenuto di comune accordo tra le parti stipulanti il contratto nazionale. Per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è fissato in 16,55 €.

Welfare Luxottica:
Accordo contrattato con le parti sindacali (dicembre 2009) che prevede benefit non monetari ai lavoratori.
– “Carrello della spesa”,  distribuito a tutti gli operai ed impiegati con contratto a tempo determinato, indeterminato, di somministrazione e stage degli stabilimenti produttivi; ha un valore di 110 euro e viene distribuito tramite accordi con cooperative locali;
– “Cassa di assistenza sanitaria”, polizza sanitaria studiata da Unisalute in base alle esigenze dei dipendenti Luxottica che assiste i lavoratori e i loro familiari. Include, oltre alle visite odontoiatriche, un “pacchetto maternità” , considerato che il 65% della popolazione aziendale è composto da donne. Dal 1° febbraio 2013 anche i lavoratori con contratto a termine o in regime di somministrazione che abbiano un’anzianità lavorativa minima di 5 mesi potranno usufruire della Assistenza Sanitaria per servizi di medicina preventiva, diagnostica, cure odontoiatriche, pediatriche e specialistiche del Piano UniSalute prevista dal Programma Welfare Luxottica.
– “Rimborso libri di testo” , per i figli e per i dipendenti che studiano; copre i costi dei testi dalle scuole inferiori e fino all’università anche agli assunti a tempo determinato. Questa iniziativa si completa con lo stanziamento di borse di studio per gli studenti meritevoli.

Zero Waste:
Rifiuti Zero è una strategia che si propone di riutilizzare tutti i prodotti riducendo la quantità di rifiuti da conferire in discarica contrapponendosi alle pratiche dell’ incenerimento.
In Luxottica, da marzo 2011, il Dr. Sergio Farioli è il responsabile del progetto corporate “Zero Waste”.

Vincenzo Caldarella ©
(ultimo aggiornamento  07 agosto 2013)

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