Dimissioni: al via la procedura telematica

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A partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali per i lavoratori del settore privato, dovranno essere comunicate obbligatoriamente attraverso una nuova procedura telematica, come definita dalla  circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del lavoro.

Nel sito istituzionale, dalla stessa data, sarà disponibile il modello telematico composto da cinque sezioni:

–  dati identificativi del lavoratore;
–  dati identificativi del datore di lavoro;
–  dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
–  dati identificativi della comunicazione indicando, nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale, la data di decorrenza delle stesse;
– dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione

Tale procedura non si applica in caso di:

1)  recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile;

2) casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;

3)  rapporti di lavoro domestico e casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette”

4) rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della navigazione

Il lavoratore per rassegnare dimissioni “efficaci” deve essere in possesso del codice personale INPS (“PIN INPS”) ovvero richiederlo all’Istituto; queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello.

Il lavoratore  può anche scegliere di farsi assistere dai soggetti abilitati all’invio che sono:
– i Patronati (es. INAS CISL di Belluno e Treviso);
– le Organizzazioni sindacali, gli Enti bilaterali e le Commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h), e 76 del D.Lgs. n. 276/2003.

La data di trasmissione del modulo è importante perché consente al Sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro rendendo così le dimissioni valide.

Leggi la circolare 12 del 4 marzo 2016

 

A cura della FEMCA CISL Veneto

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