In Gazzetta Ufficiale il Decreto Bonus Bebè
Il bonus bebè viene riconosciuto ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, su domanda di un genitore convivente con il figlio e, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 il Decreto attuativo contenenti le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1, comma 125, della Legge, n. 190, (Legge di stabilità 2015), che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il così detto Bonus Bebè.
- Soggetti beneficiari:
Il bonus bebè viene riconosciuto ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’assegno è riconosciuto su domanda di un genitore convivente con il figlio e, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. - Misura e durata dell’assegno:
L’importo annuo dell’assegno è pari ad 960 euro per figlio.
Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno aumenta a 920 euro.
E’ corrisposto dall’INPS con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro o a 160 euro a seconda dell’importo annuo cui si ha diritto.
E’ concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. - Modalità di presentazione della domanda:
La domanda all’INPS può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio.
Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito richiesto. In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante. - Decadenza:
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno, e l’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di seguite indicate:
– revoca dell’adozione;
– decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– affidamento del figlio a terzi;
– affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
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