L’INPS, con la circolare n. 109 del 27 maggio 2015, ha definito i nuovi importi degli Assegni per le varie tipologie di nuclei familiari in vigore dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dell’Assegno per il nucleo familiare beneficiano i lavoratori dipendenti o pensionati per le persone a carico: coniuge se non legalmente separato; figli con età inferiore a 18 anni o senza limiti di età per figli con handicap o impossibilitati permanentemente a dedicarsi a un lavoro; figli adottivi, minori affidati alla famiglia; figli naturali legittimi o legittimati.
L’assegno è liquidato mensilmente sulla base di scaglioni di reddito familiare in relazione al numero di componenti la famiglia. Il reddito del nucleo familiare è composto da tutti i redditi da lavoro dipendenti assoggettati all’Irpef conseguiti dai suoi componenti, compresi i redditi a tassazione separata (es. arretrati di retribuzione o pensione).
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro o all’INPS, documentando che le persone a carico si trovano nelle condizioni richieste dalle norme in vigore.
L’ANF non è soggetto ad alcuna trattenuta e spetta per intero se si ha una prestazione lavorativa minima di:
Periodo di paga | Limite minimo di prestazione (ore) | |
Operai | Impiegati | |
Settimanale | 24 | 30 |
Quattordicinale | 48 | 60 |
Quindicinale | 52 | 65 |
Mensile | 104 | 130 |
Qualora non si raggiungano i minimi mensili verranno corrisposti tanti assegni giornalieri pari a 1/26 del valore mensile (se non si è raggiunto anche il minimo settimanale) quante sono le giornate coperte da prestazione lavorativa.
Il valore dell’assegno settimanale è dato dal valore giornaliero moltiplicato 6.
Il valore quindicinale è il 50% del valore mensile.
Giornate di preavviso non lavorato, di malattia, di infortunio, di ferie e di gravidanza
Nel caso di assenza dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, preavviso non lavorato, al lavoratore spetta l’assegno familiare nella misura intera (mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale) qualora le ore di lavoro effettivo (escluse pertanto quelle relative alle giornate di assenza), siano pari o superiori ai limiti minimi di prestazione stabiliti dalla legge per i singoli periodi di paga (mensile, quindicinale, etc.).
Qualora invece tali minimi non siano raggiunti, spetteranno al lavoratore tanti assegni giornalieri quante sono le giornate lavorative sommate a quelle di assenza per i motivi anzidetti (INPS circ. n. 1131/1957).
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